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Rispetto limiti velocità non esclude responsabilità automobilista per morte del pedone

Il rispetto del limite massimo di velocità non esclude la responsabilità dell’automobilista per l’ investimento del pedone da cui ne derivi il decesso.

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 La pronuncia
La Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza 24 febbraio 2021, n. 7094 ha affermato la responsabilità dell’automobilista per il delitto di cui all’art. 589 c.p. in quanto la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, costituisce un rischio tipico e pertanto prevedibile nella circolazione stradale e non esclude la responsabilità dell’automobilista (Cass. pen., sez. IV, sentenza 24 febbraio 2021, n. 7094)

 

Il fatto
Un automobilista in violazione dell’art. 141 co. 1,2,3, C.d.S., nel procedere ad una velocità non adeguata alle caratteristiche del tratto (attraversamento di zona abitata) ed alle condizioni ambientali esistenti (asfalto bagnato per il violento temporale), investiva, cagionando lesioni personali da cui derivava il decesso, un pedone intento ad attraversare la strada al di fuori delle strisce pedonali.
Il Giudice di primo grado concludeva l’istruttoria dibattimentale accertando che il pedone fosse visibile dall’automobilista – e, dunque, prevedibile un suo eventuale attraversamento. Configurava un rimprovero di colpa nei confronti dell’imputato, per non aver guidato con la massima attenzione, correlata alle avverse condizioni di tempo e luogo, sia pure rispettando il limite di velocità e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In appello l’imputato lamentava che il sinistro mortale si fosse verificato esclusivamente per fatto illecito della vittima, configurandosi una causa eccezionale, atipica e non prevedibile, da sola sufficiente a provocare l’evento. In particolare evidenziava dall’istruttoria la condotta del pedone, che avrebbe attraversato la strada senza usufruire delle strisce pedonali nonostante l’arrivo dell’autovettura. La Corte d’Appello confermava la pronuncia di condanna di primo grado.

A seguito di ricorso per Cassazione la Suprema Corte nella sentenza indicata conferma l’addebito di colpa nei confronti dell’imputato, quantunque concorrente con quello della vittima.

La normativa di riferimento
L’art. 141 del codice della strada impone al conducente del veicolo di regolare la velocità alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico, e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo che venga evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose, ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. L’automobilista è tenuto  a compiere tutte le manovre necessarie, specie l’arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Considerazioni interpretative della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione nella sentenza in questione, analizza un importante principio in tema di circolazione stradale ossia il principio di affidamento. Tale principio, in tema di circolazione stradale trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè questo rientri nel limite della prevedibilità. La Corte osserva in sentenza che all’imputato non viene contestato il superamento dei limiti di velocità imposti dal codice della strada, ma la prescrizione di cui all’art. 141 C.d.S: le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, avrebbero dovuto orientare la condotta dell’automobilista alla massima attenzione e prudenza, “a fronte di un evento, quale l’attraversamento di un pedone, non certo imprevedibile”.

 

Claudio Basile

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Avvocato Claudio Basile Per info e contatti: [email protected]
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