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HomeRubricheL'avvocato rispondePassaporto e minori: le nuove regole

Passaporto e minori: le nuove regole

Con Decreto Legge n. 69/2023 lo Stato Italiano ha reso più celere e semplificata la procedura di rilascio del passaporto in favore di un genitore di figlio minore.
Ed infatti, all’art. 20 del citato decreto si legge come non sia più necessario esibire ed ottenere il consenso scritto dell’altro genitore.

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Resta però ferma la tutela giurisdizionale nelle ipotesi considerate ad alto rischio: ed infatti, il novellato articolo 3bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto ed attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero, il genitore che richiede il passaporto  possa con tale trasferimento sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore o per il Pubblico Ministero richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

In tal caso, il genitore che lamenterà il rischio di fuga dell’altro genitore, potrà presentare al Tribunale Ordinario territorialmente competente in ragione della residenza abituale del minore ovvero, se il minore è residente all’estero, presso  il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

 

 

L’istanza dovrà essere adeguatamente motivata e suffragata da documenti e prove idonee a ritenere fondato il rischio che il trasferimento sia solo mezzo per sottrarsi agli obblighi connessi alla genitorialità.

In presenza di tale decisione inibitoria emessa dal Giudice, non sarà possibile per il genitore richiedente ottenere il rilascio del passaporto.
Resta inteso che l’istanza non deve mai avere carattere pretestuoso o infondatamente limitativa di libertà fondamentali: il pericolo che il genitore richiedente possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi nei confronti dei figli dovrà essere concreto ed attuale.
Medesime regole risultano ora vigenti per il rilascio di CIE, carta di identità valida per l’espatrio.

 

Nulla invece cambia a tutela dei minori, con riferimento al rilascio del passaporto in favore dei medesimi.
In tal caso, ai fini del rilascio dei documenti in favore dei minori, sia esso passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, permane l’obbligo del consenso sottoscritto da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Anche in tal caso, il dissenso di un genitore pretestuoso e/o  immotivato potrà essere portato all’attenzione del Giudice che potrà, valutate le circostanze, decidere sul rilascio del documento.

 

Avv. Cettina Marcellino

 

 

 

 

 

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Cettina Marcellino
Cettina Marcellino
"Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito [...]"
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