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HomeRubricheL'avvocato rispondePer la professione di Osteopata non è necessario un titolo abilitativo

Per la professione di Osteopata non è necessario un titolo abilitativo

Fin quando non verranno istituiti i corsi di laurea triennale in osteopatia ed istituiti i relativi albi professionali, per i Giudici amministrativi nessun titolo specifico potrà essere richiesto

La pronuncia
Il Tar Sicilia-Catania, sezione IV, con sentenza 27/29 luglio – 30 agosto 2021, n. 2684 ha chiarito che per lo svolgimento della pratica osteopatica non è necessario ad oggi un titolo abilitativo. L’osteopatia non può infatti essere assimilata alla professione medica che individua e diagnostica le malattie, ne prescrive la cura e ne somministra i rimedi.

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La normativa di riferimento
La Legge n. 3/2018 ha ricondotto l’osteopatia tra le professioni sanitarie, prevedendo l’istituzione della laurea triennale in osteopatia. Con la sua entrata in vigore l’attività professionale dell’osteopata non può essere esercitata, a meno che il professionista non sia già in possesso della laurea in medicina e chirurgia e successiva abilitazione o della laurea abilitante in fisioterapia.
In conseguenza della legge il Ministero della Salute ha diramato alcuni principi guida alle Autorità sanitarie locali, che hanno portato all’inibizione all’esercizio della professione nei confronti di molti professionisti osteopati ed alla denuncia per esercizio abusivo della professione.

Il fatto
Sulla scorta delle predette indicazioni, molte Aziende sanitarie hanno diffidato parecchi osteopati dal proseguire l’esercizio dell’attività in mancanza della laurea in medicina e relativa abilitazione o della laurea in fisioterapia, denunciando chi ne fosse privo per il reato di esercizio abusivo della professione.
Uno degli osteopati destinatari della diffida, ha impugnato innanzi al Tar Catania il provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività professionale, ritenendo illegittimo l’operato dell’Azienda sanitaria, ed indirettamente le stesse indicazioni del Ministero della Salute per violazione, tra l’altro, degli articoli degli articoli 35 comma 1 e 41 Cost.

La decisione
Con la sentenza del 30 agosto 2021 il Tar Catania ha accolto il ricorso annullando la diffida emessa dall’Azienda sanitaria, in quanto ritenuta illegittima.
Se è vero, ha motivato il Tar, che con la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, la professione dell’osteopata è stata ricondotta nell’ambito delle professioni sanitarie, tuttavia ha rilevato che trattasi di una disposizione legislativa che si limita a delegare l’individuazione della disciplina di dettaglio.
Quella di cui all’art. 7 della Legge n. 3/2018 non è quindi una disposizione legislativa immediatamente precettiva, bensì meramente programmatica, come confermato peraltro anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 209/2020).

Considerazioni interpretative del Tar
L’istituzione della figura professionale sanitaria dell’osteopata potrà pertanto ritenersi completata solo a conclusione del primo ciclo del corso di laurea triennale in osteopatia, momento a partire dal quale l’osteopata, per poter esercitare la professione, dovrà possedere sia la laurea triennale specifica, che l’iscrizione all’ albo professionale. Fin quando non verranno istituiti i corsi di laurea triennale in osteopatia ed istituiti i relativi albi professionali, per i Giudici amministrativi nessun titolo specifico potrà essere richiesto per l’esercizio dell’attività di osteopata, che resterà libero e regolato esclusivamente dalla Legge n. 4/2013.

 

 

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Claudio Basile
Claudio Basile
Avvocato Claudio Basile Per info e contatti: [email protected]
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