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L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è tenuto alla vigilanza anche su terreni adiacenti di privati

La pronuncia
La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 9 marzo 2020 n. 6651/2020  ha stabilito che il proprietario della strada deve vigilare anche su terreni adiacenti di privati. Non devono sorgere situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, ove si verifichino, deve attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere.

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Il fatto
Un albero situato in un canale di scolo prospiciente la strada, a seguito di una tempesta di vento, era caduto sulla strada stessa trasversalmente impedendo il passaggio di una vettura e causando la collisione con la stessa, danneggiandola.

Si discute se l’ente proprietario della strada abbia il  dovere di vigilanza e persino di manutenzione sui terreni adiacenti non demaniali.

La norma di riferimento
L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l’obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché – ove, invece, esse si verifichino – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ. (e non ex art. 2051 cc.), qualora, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione”

Considerazioni interpretative della Corte di Cassazione

Secondo i sommi Giudici in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari; ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.

La Cassazione afferma con l’ordinanza 6651/2020 che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo,  la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l’utente, una situazione di pericolo occulto .

Per info e contatti: [email protected]

 

 

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Claudio Basile
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