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Le sanzioni per violazioni da quarantena: normativa e procedimento a cura dell’avvocato Claudio Basile

Il decreto ha meritoriamente eliminato l’applicabilità alle fattispecie in esso contenute delle sanzioni previste all’art. 650 c.p. (che potevano addirittura condurre all’arresto del trasgressore) e fatti salvi i casi in cui la violazione costituisca un illecito più grave, prevede una sanzione base compresa tra i 400,00 e i 3.000,00 euro, aumentata fino a un terzo se commessa con l’utilizzo di autoveicoli e abbinata alla sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni per la violazione delle disposizioni riguardanti le pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, salva la recidiva che comporta il raddoppio della pena.
Ora se alcune fattispecie vietate, contenute dell’art. 1 del provvedimento, sono sufficientemente chiare (come il divieto per i soggetti positivi al virus di violare la quarantena), per altre come quella contemplata alla lettera A comma secondo dell’art. 1 che prevede, tra gli altri divieti, la limitazione di spostamenti individuali che non siano dettate da “situazioni di necessità” o “altre specifiche ragioni” si apre una problematica interpretativa  che legittima la parte che ha subìto la sanzione a presentare ricorso. Infatti la limitazione di spostamenti individuali che non siano dettate da “situazioni di necessità” o “altre specifiche ragioni” è estremamente generica e di fatto rimette alla discrezionalità del pubblico ufficiale valutazioni che esigerebbero parametri maggiormente oggettivi.
La segnalata lacunosità del testo legittima  possibili motivi di contestazione del verbale che  come previsto dall’art. 18 della L. 689/1981, potrà effettuarsi con l’invio, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, di note difensive all’autorità competente (il Prefetto nel caso di violazioni dei divieti posti dalle autorità statali o gli enti subordinati che le abbiamo emesse nel caso delle misure urgenti a carattere regionale o infraregionale di cui all’art. 3 del decreto) e, in caso di rigetto, con l’impugnazione, entro 30 giorni dalla notifica, della successiva ordinanza ingiunzione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa.
Con riferimento ai termini bisogna considerare che quelli per la procedura amministrativa sono sospesi, ex art. 103, comma 1 del d.l. n. 18/2020 (decreto Cura-Italia), dal 23 febbraio al 15 maggio, con la conseguenza che per il calcolo sia del termine di 30 giorni per l’invio di note difensive si dovrà tenere conto di tale sospensione.
Un altro aspetto particolare è, poi, quello relativo al termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione. Tale termine è passato ex art. 108 del decreto Cura Italia, da 5 a 30 giorni per i verbali notificati entro il 31 maggio 2020 ed stato oggetto di sospensione dal 10 marzo fino al 13 aprile.
Altro problema non di poco conto è il valore da attribuirsi al pagamento in misura ridotta che, di norma, preclude la possibilità di una successiva contestazione della sanzione (cfr. Cass. n. 13727/2010, Cass. 12899/2010, Cass. 13101/2009 e Cass. 46/2007), ma nel caso di specie tale conclusione può ritenersi quantomeno dubbia.
L’incompatibilità di cui sopra discende, infatti, dal disposto dell’art. 203 c. 1 C.D.S. il quale però non è richiamato nelle disposizioni del Decreto 19/2020, con la conseguenza che un’impugnazione del verbale successiva al pagamento in misura ridotta della sanzione sarebbe in questo caso ipotizzabile, fermo restando che, in sede processuale il Giudice di Pace adito, potrebbe comunque attribuire valore di acquiescenza (se non addirittura di confessione) all’avvenuto pagamento.
Come si è visto il quadro normativo alquanto complesso e articolato esige, ad emergenza cessata, un intervento definitorio del legislatore anche per rendere gli effetti del decreto meno gravosi per il cittadino.
Avv. Claudio Basile
Per info e contatti: [email protected]

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