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La ripresa della convivenza da parte dei coniugi separati: improcedibilità della domanda di divorzio

Il caso
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 16 giugno 2020, n. 11636 ha stabilito che la domanda di divorzio è improcedibile se il marito fa ritorno nella casa coniugale per otto anni.

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In questo caso il comportamento del marito viene considerato, ai sensi dell’art.157 c.c. riconciliazione e fa venir meno il presupposto dell’ininterrotta separazione.

La norma di riferimento
Secondo i sommi Giudici la riconciliazione, ai fini di cui all’art. 157 c.c., deve intendersi come  ricomposizione della comunione coniugale di vita, ossia il rinnovarsi di relazioni reciproche oggettivamente rilevanti attraverso comportamenti inequivoci, incompatibili con lo stato di separazione.

I fatti
Secondo la ricostruzione dei fatti in giudizio, l’uomo, dopo la separazione, aveva convinto la donna a rientrare con i figli nell’abitazione coniugale.

Per ben otto anni i coniugi avevano fatto vita comune, trascorrendo le vacanze insieme, recandosi insieme a far visita ai parenti e ricevendo questi ultimi nella loro abitazione.

Secondo l’uomo si era trattata di mera coabitazione volta a facilitare il rapporto con i figli, precisando che i coniugi dormivano in letti separati.

Tale convivenza post separazione era finita nel 2012 quando la moglie si era stancata delle promesse del marito di interrompere la relazione extraconiugale con un’altra donna, dalla quale l’uomo aveva pure avuto una figlia dallo stesso riconosciuta.

In sede di ricorso il marito aveva puntualizzato alcune circostanze decisive:

la moglie aveva percepito in ogni caso il mantenimento concordato in separazione;

le parti avevano depositato domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione;

l’uomo aveva ricevuto una lettera da un avvocato come difensore della donna, che lo invitava a valutare l’opportunità di presentare un ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.

Considerazioni interpretative della Corte di Cassazione
Tutte queste circostanze, secondo la Corte, sono state correttamente esaminate e ritenute ininfluenti e non incompatibili con la riconciliazione.

La Cassazione ha considerato i coniugi riconciliati ancorchè durante il periodo considerato di otto anni avessero dormito in letti separati o si fossero concessi vacanze separate e che ancora il ricorrente avesse avuto una relazione extraconiugale, causa della cessazione della ripresa convivenza.

Per info e contatti: [email protected]

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Claudio Basile
Claudio Basile
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