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Interdizione e inabilitazione a causa di malattie degenerative con decadimento cognitivo e comportamentale

Se il malato ha già perso le proprie facoltà mentali e per tale causa non sia più in grado di provvedere ai propri interessi, i familiari (dal coniuge fino ai cugini primi, suoceri, cognati, generi) o il Pubblico Ministero possono chiedere al Tribunale che dichiari l’INTERDIZIONE della persona.

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L’interdizione è la misura giudiziale prevista nell’interesse del soggetto incapace di intendere e/o di volere a causa di un’abituale infermità di mente (situazione in cui viene il più delle volte a trovarsi il malato di Alzheimer nel corso del progredire della malattia) e che lo priva della capacità giuridica attribuendo ad un’altra persona, denominata “TUTORE”, il potere di agire in nome e per conto suo.

Essa consente al tutore, rappresentante legale nominato dal Giudice, di compiere tutti gli atti necessari nell’interesse dell’incapace, con necessità di autorizzazione del Tribunale solo per gli atti di straordinaria amministrazione, cioè quelli più importanti, come la vendita di un immobile.

L’interdizione viene pronunziata in seguito a una apposita procedura da instaurare mediante ricorso, atto in cui devono essere descritte le condizioni di vita della persona, allegando certificazioni mediche, anagrafiche e relazioni psico – sociali, avanti il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’infermo su istanza del coniuge, di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il secondo, oppure su iniziativa del Pubblico Ministero che sia venuto a conoscenza di una situazione di incapacità.

Il nostro ordinamento prevede il pagamento di una marca da bollo di Euro 27,00. Non è previsto invece il pagamento di alcun contributo unificato.

Nel caso che non sia il Pubblico Ministero a promuovere d’ufficio la domanda di interdizione, essa va presentata con la necessaria assistenza di un avvocato.

La fase principale del procedimento di interdizione è l’esame personale dell’infermo che il Giudice deve obbligatoriamente compiere, tanto che se l’interdicendo non è in grado di recarsi o di essere trasportato in Tribunale, è il Giudice che deve andare al suo domicilio, anche se si trova fuori della sua circoscrizione.

L’interdizione comporta essenzialmente una situazione di incapacità legale identica a quella in cui si trova il minorenne, di modo che tutti gli atti eventualmente compiuti dall’interdetto sono di per sé annullabili.

Per suo conto e in suo nome agisce, quale rappresentante legale, il tutore, nominato eventualmente già in via provvisoria dal Giudice subito dopo l’esame personale dell’infermo, e comunque in ogni caso con la sentenza di interdizione.

La sentenza di interdizione viene annotata in un apposito pubblico registro e comunicata all’Ufficiale dello stato civile perché venga annotata pure a margine dell’atto di nascita: la funzione di tali annotazioni è di rendere l’interdizione conoscibile da chiunque.

Se lo stato di infermità mentale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, il Tribunale dichiara l’INABILITAZIONE, che comporta una incapacità legale relativa ai soli atti di straordinaria amministrazione.

Questi atti, a pena di annullabilità, devono essere compiuti con l’assistenza di un CURATORE nominato dal Tribunale.

Per informazioni e contatti: [email protected]

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Claudio Basile
Claudio Basile
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