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In caso di epatite dopo emotrasfusione è l’ospedale a dover dimostrare la propria diligenza

La pronuncia
La Corte di Cassazione sezione civile con  ordinanza 18 febbraio – 22 aprile 2021, n. 10592 ha affermato che grava sull’ospedale l’onere di dimostrare la propria diligenza nell’acquisizione del plasma da utilizzare per la trasfusione  (Cass. Ordinanza n.ro 10592/2021)

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Il fatto
A seguito di una trasfusione di sangue, avvenuta nel 1987, una donna contraeva il virus dell’epatite C (virus HCV). Pertanto nel 2007 conveniva in giudizio il Ministero della Salute e l’Assessorato per la sanità della sua regione chiedendo la condanna al risarcimento del danno.
In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda attorea e la pronuncia veniva impugnata dalle due amministrazioni soccombenti. In sede di appello veniva accolto solo l’appello proposto dall’Assessorato.
Il giudice di merito motivava l’accoglimento dell’appello dell’Assessorato in quanto la donna non aveva provato che l’ospedale avesse provveduto alle trasfusioni “approvvigionandosi di sangue tramite un proprio centro trasfusionale e non, come avviene nella normalità dei casi, utilizzando sacche di provenienza esterna”. A questo punto la donna ricorre in Cassazione ritenendo ingiusto  che il giudice di appello l’ abbia onerata di provare che l’ospedale avesse eseguito la trasfusione con sacche di plasma prelevate da un proprio centro trasfusionale. Ebbene, secondo l’attrice, tale prova incombeva sulla struttura ospedaliera. La difesa della donna affermava che l’infezione stessa fosse dimostrativa della condotta colposa dell’ospedale e che la struttura dovesse  garantire il risultato di non infettare il paziente.

La normativa di riferimento
La Suprema Corte ritiene fondata la doglianza e rileva come l’attrice, dopo aver invocato la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, abbia dimostrato di aver patito un danno alla salute (ossia aver contratto il virus dell’epatite C) a causa del trattamento sanitario (la trasfusione).
Per il principio della responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.) l’ onere della prova dell’attrice si esaurisce nella dimostrazione dell’esistenza del contratto e nell’allegazione della condotta inadempiente del debitore (l’ospedale nel nostro caso).

In ambito contrattuale il creditore dell’obbligazione inadempiuta (il paziente danneggiato) non ha l’onere di provare la colpa del debitore inadempiente (la struttura sanitaria), ma deve dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento.
Tuttavia, il nesso causale può essere provato in via presuntiva in caso di trasfusione con sangue infetto.
Spetta all’ospedale dimostrare di aver tenuto una condotta irreprensibile sul piano della diligenza.

Considerazioni interpretative della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione con l’ordinanza in questione, afferma l’ importante principio per cui nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza d’una emotrasfusione e la struttura sanitaria ove quest’ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività.

Claudio Basile

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