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Il mancato pagamento del pranzo di nozze

La pronuncia
La Corte di Cassazione con l’ ordinanza n. 3009/2021 del 9 febbraio 2021 ha respinto il ricorso del proprietario dell’agriturismo tendente ad ottenere la revoca della sentenza del Giudice di Pace, con la quale questo aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo degli sposi, riconoscendo il diritto della coppia a non ottemperare al pagamento.

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Il fatto
Una coppia di giovani decideva di sposarsi e trovato il posto giusto festeggiava con amici e parenti.

Tuttavia gli sposi non ottemperavano al pagamento del pranzo nuziale e il ristoratore si rivolgeva quindi al Giudice di Pace al fine di ottenere il decreto ingiuntivo con il quale veniva ordinato alla coppia di pagare la somma di 3.500,00 euro a titolo di corrispettivo per il servizio di ristorazione svolto. La coppia proponeva opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo di non essere stata soddisfatta dal servizio e chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo per inadempimento del ristoratore.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dai due sposini e revocava quindi il decreto ingiuntivo. Il ristoratore proponeva appello innanzi al Tribunale avverso la suddetta sentenza che confermava la decisione del Giudice di Pace. Infine il ristoratore di rivolgeva alla Corte di Cassazione.

I Giudici della Suprema Corte nel caso in esame hanno sostenuto che il Tribunale, in base ad un accertamento in fatto ha  ritenuto non provato l’esatto adempimento da parte del ristoratore e ha quindi ritenuto giustificato l’inadempimento degli sposini e che la sentenza impugnata era supportata da motivazione non contraddittoria.

La normativa di riferimento
Nei contratti con prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1453 c.c. quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto (salvo in ogni caso il risarcimento del danno). Spetta quindi al contraente inadempiente dare prova di aver invece esattamente adempiuto alla prestazione. Tuttavia può darsi che entrambe le parti si rendano inadempienti : tale situazione si può configurare sia nel caso in cui le prestazioni reciproche debbano essere adempiute in tempi differenti, sia nel caso in cui debbano essere adempiute contestualmente.

Considerazioni interpretative della Corte di Cassazione
In passato secondo le più frequenti sentenze si era affermata la tesi secondo cui il Giudice, in caso di contrapposte domande di risoluzione del contratto per reciproco inadempimento, dovesse dichiarare la risoluzione del contratto per mutuo consenso. Attualmente la Cassazione ha mutato orientamento sostenendo al contrario che il giudice debba svolgere una valutazione comparativa e unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati per stabilire se sussiste l’inadempimento che legittima la risoluzione. All’esito del giudizio l’inadempimento che risulterà prevalente determinerà la risoluzione del contratto ovvero, in caso di equivalenza degli inadempimenti, il Giudice respingerà le contrapposte domande di risoluzione.

Claudio Basile

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Avvocato Claudio Basile Per info e contatti: [email protected]
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