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Divorzio: tutela del diritto di difesa e tutela della privacy nella produzione in giudizio di messaggi privati

La pronuncia
La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha stabilito che i messaggi privati del coniuge su un sito di incontri possono essere usati nella causa di divorzio, con le dovute cautele per la privacy (sentenza 7 settembre 2021 in caso proposto dinanzi alla Corte d’Appello di Lisbona)

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Il fatto
Un marito nel giudizio di divorzio aveva prodotto i messaggi che la moglie, durante il matrimonio, aveva mandato ad altri uomini su un sito di incontri.
La donna lamentava davanti alla Corte Europea, la violazione del diritto alla privacy ed alla segretezza della corrispondenza, che nessuna delle autorità giudiziarie portoghesi aveva tutelato.
Inoltre lamentava che il marito non si era limitato a visionare i messaggi della moglie ma li aveva anche prodotti nella causa.
Secondo il diritto portoghese l’accesso alla corrispondenza altrui senza il consenso dell’interessato è un comportamento penalmente perseguibile.

 

La normativa di riferimento
La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto corretto l’operato dei giudici portoghesi che non hanno perseguito il marito per i comportamenti lamentati dalla moglie.
Nel ritenere infondata l’accusa della donna la Corte di Appello di Lisbona ha evidenziato la valutazione di merito compiuta dai giudici portoghesi e principalmente il fatto che la moglie a suo tempo aveva concesso al marito il pieno accesso al proprio account di posta elettronica sul sito di incontri ed i messaggi prodotti in giudizio facevano parte della vita privata della coppia, e non solo della moglie.

Pertanto per la Corte Europea non vi erano motivi per disattendere la valutazione compiuta dai giudici di merito.
La Corte, cercando l’equilibrio tra la tutela del diritto di difesa e la tutela del diritto alla vita privata, ha stabilito un primo principio generale: quello della pertinenza della produzione documentale al giudizio, quale metro di valutazione della liceità delle condotte.

Nel caso di specie ha considerato pertinenti i messaggi prodotti all’interno del procedimento di divorzio, dove deve essere valutata la situazione personale dei coniugi e della famiglia e quindi la  privacy ha ceduto il posto al diritto di difesa.
La Corte ha però in sentenza posto un limite alla possibilità di produrre in giudizio documenti attinenti alla vita privata altrui, anche se pertinenti: quello della continenza, cioè della divulgazione solo di quelle informazioni strettamente necessarie alla causa.

 

Considerazioni interpretative della CEDU
Nel caso di specie secondo la CEDU, ricorrevano entrambi i requisiti, della pertinenza e della continenza. I messaggi infatti erano pertinenti alle valutazioni che vengono compiute in una causa di divorzio, e il marito si era limitato a produrle esclusivamente nelle predette controversie, ed erano contenute in un file con accesso ad un pubblico limitato.

Claudio Basile

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