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HomeRubricheL'avvocato rispondeChi invade la corsia opposta è responsabile per intero del sinistro stradale

Chi invade la corsia opposta è responsabile per intero del sinistro stradale

La pronuncia
La Corte di Cassazione (VI Sezione Civile, ordinanza n. 19115 del 15 settembre 2020), ha chiarito che nessun concorso di colpa può attribuirsi al veicolo che procede sulla propria corsia di marcia con andatura elevata, poiché la responsabilità intera del sinistro ricade sul conducente che invade la corsia.
Colui che si trova la carreggiata invasa, nonostante la velocità sostenuta, per tentare di evitare l’impatto, può unicamente frenare.

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Il fatto
La compagna di un uomo deceduto in un sinistro stradale, anche per conto della figlia minore, avanzava domanda di risarcimento.
I giudici nei tre gradi di giudizio hanno rilevato la colpa esclusiva del deceduto che alla guida della propria autovettura aveva invaso la corsia opposta entrando in collisione con l’autovettura che, con andatura sostenuta, procedeva in direzione opposta .

La norma di riferimento
La presunzione di colpa concorrente, ex art. 2054, II comma, c.c., deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione tra la violazione delle regole di condotta e l’evento.
Quando, al contrario, risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione.
Una differente interpretazione finirebbe con l’attribuire alla norma una valenza puramente sanzionatoria.

Considerazioni interpretative della Corte di Cassazione
La Corte ha affermato che l’infrazione pur grave, quale l’invasione dell’altra corsia, posta in essere da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare finanche la condotta dell’altro guidatore nella finalità di stabilire se, in rapporto alla situazione accertata nei fatti, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso.
Secondo il collegio nel caso di specie il giudice territoriale ha evidenziato a ragione che la velocità sostenuta non ha avuto alcuna incidenza causale dal momento che il conducente non avrebbe potuto compiere ulteriori manovre di emergenza, oltre a quella di frenare, per evitare l’impatto.
Il giudice d’appello, infatti, aveva accertato l’esclusiva responsabilità del guidatore deceduto evidenziando l’assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica dell’incidente, per l’improvvisa invasione della carreggiata.

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Claudio Basile
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