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Crisi coniugale: il rito della negoziazione assistita

Claudio Basile
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Con legge n. 162/2014, è stato introdotto, con la finalità di smaltire il carico dei giudizi in Tribunale, il rito della negoziazione assistita da avvocati, alternativo ai giudizi in Tribunale .

COS’È LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

E’ un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’Albo (art. 2, comma 1, D.L. n. 162/2014 ).
La convenzione di negoziazione, assistita da almeno un avvocato per parte, può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui alla Legge 898/1970 e successive modificazioni.

PROCEDIMENTO

Una della parti invita l’altra alla stipula della convenzione sottoscrivendola personalmente e rivolgendola tramite il proprio avvocato, all’altra parte.
La convenzione, che può avere ad oggetto solo diritti disponibili, deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità e deve contenere la previsione di un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre mesi (ma prorogabile, su accordo delle parti, di ulteriori trenta giorni) entro il quale arrivare alla conclusione dell’accordo.
Se la parte cui è rivolto l’invito accetta di procedere alla negoziazione, si passa alla stipula dell’accordo vero e proprio. In questa fase viene in rilievo il ruolo dell’avvocato, che dovrà adoperarsi per facilitare il più possibile il raggiungimento di una soluzione condivisa tra i coniugi.

PECULIARITA’

Il procedimento di negoziazione assistita si articola in diverso modo a seconda del fatto che vi siano o meno figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, ovvero economicamente non autosufficienti.
In assenza di figli che si trovino in una di queste condizioni, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente il quale, ove non ravvisi irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta.
In presenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo dovrà essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente il quale verificherà che esso corrisponda all’interesse dei figli e, solo ove riscontri tale rispondenza, lo autorizzerà. Laddove, invece, non ritenesse l’accordo rispondente all’interesse dei figli, lo trasmetterà, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale che, nei trenta giorni successivi, fisserà la comparizione personale dei coniugi.

EFFETTI DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

L’avvocato della parte è tenuto a trasmettere, nel termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso avvocato, dell’accordo munito della certificazione dell’autografia delle firme della conformità dello stesso alle norme imperative ed all’ordine pubblico. Una volta che l’accordo viene trasmesso all’ufficiale dello Stato civile del Comune il procedimento può dirsi concluso e le parti avranno raggiunto lo scopo perseguito con evidente risparmio in termini di tempi e di costi.
L’accordo autorizzato produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Per informazioni e contatti: studiolegalebasile@yahoo.it

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