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Definizione delle liti alternativa alla rottamazione dei ruoli

Avvocato
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Le varie forme di definizione agevolata previste dalla legge di bilancio 2023 comprendono la definizione delle liti pendenti e la rottamazione dei ruoli, istituiti alternativi che non si escludono a vicenda.
In caso di definizione delle liti, se il contribuente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio ha perso in primo o in secondo grado, c’è lo stralcio dei soli interessi e sanzioni, quindi si hanno gli stessi benefici della rottamazione.

Se il ricorso pende in primo grado c’è lo stralcio del 10% delle imposte.

In questi casi il contribuente deve decidere in base alle seguenti condizioni:

  • per la rottamazione deve trattarsi di carichi consegnati entro il 30 giugno 2022;
  • per la definizione delle liti pendenti si deve trattare di ricorsi notificati entro il 1° gennaio 2023.

La rottamazione prevede una domanda da presentare entro il 30 aprile 2023 e la liquidazione d’ufficio degli importi entro il 30 giugno 2023, ed il contribuente riceverà i bollettini di pagamento senza dover, in pratica, far nulla.
Invece, la definizione delle liti prevede che il contribuente deve liquidare in autonomia gli importi e presentare la domanda entro il 30 giugno 2023, eseguendo anche i pagamenti di tutte le somme o della prima rata.
Essendo la definizione delle liti più rischiosa, perché passibile di errori o di mancata accettazione da parte della Agenzia delle Entrate, in caso di dubbio è consigliabile tenere in piedi il contenzioso ed optare per la rottamazione che verrà dichiarato estinto per cessata materia del contendere a seguito del pagamento di tutti gli importi derivanti dalla rottamazione.

Invece nel caso in cui il ruolo sia stato consegnato dal luglio 2022 in poi, non resta che tentare la strada della definizione delle liti sempre che il ricorso sia notificato nei termini.

Nel caso delle liti su sanzioni non collegate al tributo, la rottamazione è sempre più conveniente, poiché qualora il contribuente abbia perso o non ci sia ancora la sentenza, per definire la lite si paga il 40% della sanzione, qualora abbia vinto il 15%.

Invece se ci sono i presupposti per la rottamazione tutto il carico viene stralciato, prevedendo la stessa l’abbattimento automatico delle sanzioni, non rilevando se siano collegate o meno al tributo.

Pertanto si può affermare che quando il contribuente ha in piedi una controversia su sanzioni e/o interessi, si ha più interesse a rottamare che a definire la lite.

L’unico punto dolente è che si rottamano solo i ruoli e non le ingiunzioni fiscali e/o gli accertamenti esecutivi che non passano “attraverso” Agenzia delle Entrate-Riscossione. In altre parole, i contribuenti che non hanno pagato ad esempio la tassa rifiuti, il bollo auto oppure l’IMU rientrano nella rottamazione solo se il Comune o il diverso ente impositore si è avvalso dell’Agente della Riscossione, non se riscuote in proprio oppure se si avvale di un concessionario locale.

 

 

Avv. Bruno Viaggio
Esperto in Diritto Tributario
bviaggio@tiscali.it – mobile: 335.6494572

 

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