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Tutela del Diritto del Creditore, la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Il nuovo art.492 bis cpc  (legge n.162 del 2014) è stato emanato con l’intento diretto di migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione immobiliare e mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei (es. i Paesi scandinavi ove i compiti di ricerca dei beni da pignorare sono demandati ad un’agenzia pubblica appositamente costituita; es in Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia ove il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche).

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Tuttavia, ad oggi, il sistema non è del tutto applicato secondo la legge poiché non sono stati emanati i provvedimenti necessari a permettere agli ufficiali giudiziari l’accesso telematico diretto alle banche dati pubbliche.

CHE COSA SI CHIEDE

Con la legge indicata è’ stata introdotta la possibilità di richiedere con istanza al Presidente del Tribunale dell’Esecuzione ove il debitore ha la residenza (o domicilio, dimora o sede), l’autorizzazione ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni: in particolare, l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, il pubblico registro automobilistico e gli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni utili, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

COME SI CHIEDE

Il creditore procedente per avere la prevista autorizzazione deve depositare telematicamente, tramite il proprio legale, un’istanza corredata con il contributo unificato di €.43,00.

L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’art. 547 cpc, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notifica del precetto, concesso al debitore per adempiere.

Se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del Tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

EFFETTI

Con l’autorizzazione l’ufficiale giudiziario può accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni: in particolare, l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, il pubblico registro automobilistico e gli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni utili, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Finita la ricerca l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

ESECUZIONE

Se l’ufficiale giudiziario ha individuato cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di legge.

Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza, l’ufficiale giudiziario rilascia copia autentica del verbale al creditore che, entro quindici giorni (15 gg.) dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’ istanza per gli adempimenti di legge, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Se l’ufficiale giudiziario ha individuato crediti del debitore (o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi) l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio al debitore e al terzo il verbale, contenente l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di PEC di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546 cpc.

Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, o anche più crediti o cose presso terzi insieme a beni del debitore, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni prescelti dal creditore.

APPLICAZIONE PRATICA DELLA LEGGE

Occorre precisare, come già premesso, che l’istituto dell’art. 492 bis cpc trova comunque applicazione nella diversa forma che consente al creditore, previa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, di ottenere le informazioni contenute nelle predette banche dati, richiedendole direttamente ai gestori delle stesse.

Per informazioni e contatti: [email protected]

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Claudio Basile
Claudio Basile
Avvocato Claudio Basile Per info e contatti: [email protected]
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