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L’imprenditore può reclamare la sentenza che dichiara il suo fallimento

Claudio Basile
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Il reclamo dell’imprenditore dichiarato fallito
La sentenza che dichiara il fallimento è annotata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale ed è reclamabile.

Chi lo propone
Il debitore e qualunque interessato possono reclamare la sentenza direttamente alla Corte d’Appello nel termine perentorio di 30 giorni, decorrente, per il debitore, dalla data della notifica della sentenza, per gli altri interessati dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Di norma il ricorrente sarà il fallito. È legittimato tuttavia ad impugnare il provvedimento chiunque ne abbia interesse. Potrebbe quindi anche essere un soggetto che non abbia partecipato direttamente al procedimento sfociato nella sentenza dichiarativa di fallimento.

Le altre parti del procedimento

L’altra parte del procedimento sarà colui o coloro che hanno richiesto il fallimento, cioè il creditore o i creditori ricorrenti. Potrà anche essere il pubblico ministero nel caso in cui l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento sia stata da lui assunta. La terza parte, il curatore, sarà colui che rappresenta l’interesse della collettività dei creditori.

Natura del reclamo

La recente riforma di diritto fallimentare, contenuta nel disegno di legge 2681 approvato in Senato l’11/10/2017 contempla, tra i principi generali quello di adottare un modello processuale di particolare celerità per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore. Ciò vale anche per il reclamo.

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non va inteso come un riesame, e le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al Tribunale.

Lo svolgimento e la conclusione del procedimento

La Corte di Cassazione in recenti sentenze ha così riconosciuto al fallito il potere di allegare per la prima volta in sede di reclamo i fatti a sua difesa e di indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti che hanno condotto alla sua dichiarazione di fallimento.

In udienza la Corte può assumere d’ufficio i mezzi di prova che siano necessari ai fini della decisione e sentite le parti provvede con sentenza, potendo disporre l’accoglimento del reclamo e la revoca del fallimento, facendo salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, ovvero il rigetto del reclamo con notifica al reclamante, il quale potrà proporre ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla stessa.

Per informazioni e contatti: studiolegalebasile@yahoo.it

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