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L’ex partner che partecipa alla costruzione della casa quando cessa la convivenza ha diritto al rimborso delle spese

La pronuncia
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 febbraio 2022 n. 5086 ha stabilito che l’ex compagno che abbia partecipato alla costruzione della casa sul terreno di proprietà esclusiva dell’altro, può agire in giudizio ed ha diritto a recuperare il denaro che ha versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente, per quella determinata finalità, in applicazione e nei limiti del principio dell’indebito arricchimento purché le somme erogate non rientrino nella disciplina delle obbligazioni naturali.

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La normativa di riferimento
Nel nostro ordinamento, ogni spostamento di ricchezza deve essere giustificato così come ogni arricchimento deve dipendere dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela. L’azione di arricchimento senza causa (art. 1173 c.c.) ha come presupposti: l’arricchimento di una parte (in questo caso, la ex compagna che si giova dell’immobile costruito dal suo ex convivente); la diminuzione patrimoniale dell’altra parte (l’ex convivente ha realizzato l’opera con le proprie sostanze e, quindi, ha subito un depauperamento nella propria sfera patrimoniale); la mancanza di una causa giustificativa.

 

Il fatto
Durante la convivenza, uno dei partner partecipa alla costruzione della casa sul terreno di proprietà esclusiva dell’altro. La coppia vive nell’immobile per qualche tempo e poi la relazione cessa. A questo punto, il soggetto non titolare del diritto di proprietà agisce in giudizio contro l’altro per ottenere la rifusione degli esborsi effettuati.

 

La decisione
La problematica affrontata dai supremi giudici riguarda la qualificazione giuridica dell’azione che deve esperire l’ex convivente (non proprietario del suolo) che abbia contribuito, con il proprio lavoro e con il proprio contributo economico, a costruire l’immobile sul fondo del compagno. Le prestazioni personali o economiche dell’ex convivente vanno a vantaggio del proprietario esclusivo del fondo; quest’ultimo acquista anche la proprietà della costruzione in virtù del principio di accessione .
L’ex compagno può agire in giudizio esperendo l’azione di arricchimento senza causa purché le somme erogate non rientrino nella disciplina delle obbligazioni naturali.

 

Considerazioni interpretative della Cassazione
Prima di applicare le norme sull’arricchimento senza causa, occorre indagare l’entità degli esborsi e dei conferimenti per valutare se sia applicabile la disciplina delle obbligazioni naturali. Nell’ambito del rapporto di convivenza, si può parlare di obbligazione naturale solo nel caso in cui le somme erogate abbiano come effetto esclusivo l’arricchimento del partner; sia ravvisabile un rapporto di proporzionalità tra tali somme e i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi . Viceversa, non si rientra nell’ambito delle obbligazioni naturali qualora gli esborsi superino la soglia di proporzionalità ed adeguatezza in relazione ai mezzi dei rispettivi partner e superino il normale contributo alle spese ordinarie della convivenza (Cass. 1266/2016).

Claudio Basile

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Avvocato Claudio Basile Per info e contatti: [email protected]
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