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L’ente pubblico deve pagare i danni morali quando diffonde note professionali negative di una dipendente

Claudio Basile
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La pronuncia
La Corte di Cassazione (I Sezione Civile, ordinanza n. 19328, del 17 settembre 2020), ha chiarito che l’Ente pubblico deve pagare i danni morali se diffonde delle note professionali negative di una dipendente.

Il fatto
Nell’ottobre 2012 una dipendente, dopo aver proposto reclamo dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare l’illecito trattamento di propri dati personali e sensibili da parte della Dirigente della sede INPDAP ora INPS per fatti accaduti nel maggio-giugno del 2011, ha impugnato dinanzi al Tribunale il provvedimento del Garante con cui era stato respinto il reclamo.
La Dirigente aveva trattato dati personali riservati in modo illecito, comunicando gli addebiti professionali mossi alla dipendente e contenuti in alcune note dirigenziali, brevi manu e a vista, a mezzo di addetto alla segreteria non preposto al trattamento di dati personali e quindi senza alcuna precauzione o cautela.
Il Tribunale ha annullato il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’ottobre 2012, ed ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria, condannando l’INPS a pagare alla ricorrente la somma di Euro 10.000,00 respingendo la domanda risarcitoria nei confronti del Garante; ha condannato l’INPS a rifondere le spese di lite alla ricorrente, compensando le spese fra di essa e il Garante.
L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione.

La norma di riferimento
L’orientamento giurisprudenziale, conforme agli indirizzi più recente della Cassazione riconduce l’illecito trattamento di dati personali ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva, anche alla luce dell’esplicito rinvio compiuto dalla legge all’art. 2050 c.c..
Secondo la giurisprudenza della Cassazione in tema di onere della prova, in caso di illecito trattamento dei dati personali, il pregiudizio non patrimoniale deve essere allegato e provato da parte dell’attore.
Tuttavia la dimostrazione del danno è attuabile anche solo tramite semplici presunzioni e con la richiesta di risarcimento secondo equità.
Peraltro il danno non patrimoniale risarcibile non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno e il relativo accertamento di fatto è tuttavia rimesso al giudice di merito.

Considerazioni interpretative della Corte di Cassazione
La Cassazione ha richiesto l’allegazione e la prova della parte danneggiata del danno-conseguenza, ribadendo che il danno risarcibile si identifica con il danno non patrimoniale da sofferenza morale.
La Cassazione ha pure evidenziato di aver comunque tenuto conto nel riconoscimento della misura del risarcimento al danneggiato dell’ambiente circoscritto all’ufficio in cui era circolata la notizia.

Per info e contatti: studiolegalebasile@yahoo.it

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