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Legge 104 e indennità di accompagnamento requisiti e procedimento

Claudio Basile
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I soggetti ai quali venga riconosciuto un’handicap grave (legge 104, art. 3, comma 3) non hanno diritto in maniera automatica anche all’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS.

La visita per l’accertamento della sussistenza dei benefici della 104 e quella per l’accompagnamento generano due procedure differenti e quindi può capitare che si riconosca un’invalidità grave ma venga negato il diritto all’indennità di accompagnamento.

Dunque sono previste regole diverse e diversi requisiti per stabilire se e chi con la legge 104 ha diritto anche all’ indennità di accompagnamento.

 

Quando si ha diritto all’ indennità di accompagnamento.

L’assegno, erogato dall’INPS, è corrisposto soltanto agli invalidi al 100% che hanno bisogno di un supporto continuo per lo svolgimento delle azioni quotidiane.

Pertanto non sempre i disabili gravi, ai sensi della legge 104, articolo 3, comma 3, hanno diritto all’indennità di accompagnamento e la sussistenza di questo secondo diritto lo accerterà una visita apposita dei medici dell’INPS, che dovranno per l’appunto certificare la percentuale di invalidità riconosciuta.

Capita allora che pur essendo riconosciuto il diritto alle agevolazioni per i disabili gravi della legge 104, non venga riconosciuto il diritto a beneficiare dell’indennità di accompagnamento INPS.

Per aver diritto all’indennità di accompagnamento è necessario il riconoscimento della totale inabilità (100%).

Per l’accertamento dell’invalidità totale sarà necessario sottoporsi ad apposita visita dell’INPS, durante la quale saranno accertate le condizioni che determinano l’impossibilità di deambulare in maniera autonoma e di compiere gli atti di vita quotidiana.

Per aver diritto all’assegno di accompagnamento, pari a 517,84 euro nel 2019, è quindi necessario richiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari per l’invalidità civile.

 

Indennità di accompagnamento INPS: requisiti

Per aver diritto all’indennità di accompagnamento dell’INPS debbono ricorrere ulteriori requisiti rispetto a quello della disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104, art. 3 comma 3 o dell’invalidità senza gravità (art. 3, comma 1).

L’indennità è riconosciuta a chi:

  • è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche;
  • è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
  • è cittadino italiano;
  • è cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
  • è cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo unico immigrazione);
  • ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

 

Procedimento

Per l’accertamento del requisito di inabilità al 100% è necessario sottoporsi a visita INPS e ottenere quindi il rilascio del verbale sanitario nel quale è indicata la minorazione fisica o psichica.

La procedura da seguire prevede le seguenti fasi:

  • acquisizione dal medico di base del certificato medico introduttivo con il codice allegato, da inserire nella domanda di accertamento sanitario;
  • invio della domanda di accertamento sanitario all’INPS tramite il servizio “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010)”;
  • invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A\R o a mezzo PEC.
  • Una volta ricevuto il verbale con il riconoscimento dell’invalidità al 100%, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio “Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda per ricevere l’assegno di accompagnamento si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato oppure tramite enti di patronato o associazioni di categoria dei disabili.

Per informazioni e contatti: studiolegalebasile@yahoo.it

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