La pronuncia
In caso di sinistro provocato da una buca sul manto stradale, la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 18 novembre 2021 n. 35146 ha precisato che, in mancanza di altre prove, non si può negare rilevanza alla prova testimoniale avente ad oggetto la ricostruzione della dinamica del sinistro. Inoltre, secondo la Cassazione è errata e illogica l’opinione secondo la quale i capitoli di prova devono essere formulati solo in positivo e, quindi, sono inammissibili formulazioni in negativo. Pertanto, è possibile chiedere al teste se la buca sulla strada non fosse visibile .
Il fatto
Una donna cadeva dal proprio motociclo a causa della presenza di varie buche, non visibili, presenti sulla strada. Riportava lesioni personali ed agiva in giudizio contro il Comune quale proprietario della strada, ai sensi dell’art. 2051 c.c. Il Comune contestava la domanda negando il nesso causale tra le condizioni del manto stradale e la caduta della donna.
In primo e secondo grado, l’attrice risultava soccombente in quanto i Giudici escludevano qualsiasi nesso causale tra l’incidente e le condizioni della pubblica via. L’attrice ricorreva così Cassazione.
Tra i vari motivi di ricorso, la donna si doleva del fatto che il Tribunale in secondo grado avesse ritenuto le prove testimoniali – tese a dimostrare il nesso di causalità tra le condizioni della strada e il danno – “generiche e valutative”.
La normativa di riferimento
Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto di provare per testi se fosse vero che la buca presente sulla strada “non era visibile”. La prova era stata ritenuta inammissibile anche perché formulata in negativo.
In particolare, il Tribunale aveva considerato inammissibile il seguente capitolo di prova:
“vero che allo scattare del verde (semaforico) l’esponente riavviava la marcia, ma dopo pochi metri la ruota anteriore del motorino veniva intercettata da una buca non visibile sul manto stradale che causava lo sbandamento del mezzo e la successiva caduta a terra del motorino in prossimità della suddetta buca e della conducente stessa”.
Secondo il Tribunale la prova era inammissibile per via della formulazione negativa, della valutatività, dell’irrilevanza e della genericità.
La decisione
Secondo La Cassazione non esiste una norma di legge o un principio desumibile in via interpretativa che impedisca di provare per testimoni la circostanza che un fatto non sia accaduto (o non esista). In altre parole, la circostanza che il capitolo di prova sia formulato in negativo non lo rende, per ciò solo, inammissibile. Chiedere ad un testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha ad oggetto una “valutazione”, ed è dunque ammissibile; fermo restando il potere-dovere del Giudice di valutare, ex post, se la risposta fornita si basi su percezioni sensoriali oggettive o su mere supposizioni.