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Il risarcimento del danno per volo cancellato e il ritardo sul volo alternativo

Claudio Basile
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Il caso
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 12 marzo 2020 ha deciso sul caso del passeggero cui sia stato cancellato il volo, al quale il vettore abbia offerto un volo alternativo a quello annullato. Ed anche il volo alternativo ha poi subìto un forte ritardo.
Secondo la Corte il passeggero ha diritto al risarcimento del danno anche per i disagi patiti con il volo alternativo offerto dalla stessa compagnia aerea che ha cancellato il volo originario.
La Corte di Giustizia motiva la propria decisione sia sulla scorta dei propri precedenti sia alla luce del regolamento comunitario che disciplina i disagi patiti dai passeggeri a causa di negato imbarco, cancellazione o ritardi prolungati dei voli.
La disciplina
Vengono in considerazione due norme contenute nel regolamento comunitario 261/2004, che regolano i casi  di assistenza ai passeggeri in caso di: a) negato imbarco; b) cancellazione del volo; c) ritardo prolungato.
Gli articoli in questione sono:
1.l’art. 7, al paragrafo 1, che stabilisce l’entità del risarcimento del danno (compensazione pecuniaria), variabile a seconda della tratta:
250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle tratte prima disciplinate.
2.l’art. 5, al paragrafo 3, ove si prevede che il vettore aereo operativo non sia tenuto a pagare una compensazione pecuniaria (a norma dell’articolo 7 di cui sopra), se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare, anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Il ritardo sul volo alternativo
Il giudice europeo si è trovato a decidere se il diritto alla compensazione pecuniaria, spettante al passeggero per la cancellazione del volo, sia applicabile anche per il ritardo di un paio di ore (tale da giustificare il rimborso),nel caso del volo alternativo offerto dalla stessa compagnia aerea che ha cancellato il primo volo e ha già pagato la compensazione pecuniaria per la cancellazione.
Ebbene nel caso in questione la Corte Europea ha riconosciuto il risarcimento del danno per il ritardo causato anche dal secondo volo offerto in alternativa, riconoscendo così una doppia compensazione.
Considerazioni interpretative sulla decisione della Corte Europea
La Corte di Giustizia basa la commentata decisione sui propri precedenti e sulla ratio del Regolamento. Infatti, la disciplina comunitaria mira a rimediare ai disagi patiti dai passeggeri a causa di negato imbarco, cancellazione o ritardi prolungati dei voli. Se non avesse riconosciuto il risarcimento per il ritardo prolungato sul volo alternativo offerto dalla stessa compagnia che ha cancellato il volo avrebbe consentito al vettore aereo di “imporre” ai passeggeri dei ritardi senza subire alcuna conseguenza. Quindi, la compagnia aerea deve subire delle conseguenze pecuniarie cioè l’obbligo della compensazione in caso di notevole ritardo sul volo alternativo in quanto in mancanza verrebbe violato il diritto sancito all’art.1 del regolamento di garantire al passeggero un elevato livello di protezione.
Per info e contatti: studiolegalebasile@yahoo.it

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