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Il reato di guida in stato di alterazione psicofisica

Claudio Basile
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La pronuncia
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3900/2021 del 5 febbraio 2021 ha accolto il ricorso dell’imputato avverso la decisione con cui la Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo l’imputato responsabile per il reato di cui all’art. 187 comma 1 del Codice della Strada, perché lo stesso si era messo alla guida di un’auto di proprietà di terzi dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Il fatto
La Cassazione ha assolto il conducente condannato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti perchè ha ritenuto motivo non sufficiente l’aver fumato marijuana senza aver accertato lo stato di alterazione.
La Corte con la sua decisione ha richiesto oltre all’esito delle analisi del sangue il puntuale accertamento (dai segnali esteriori) che il soggetto si trovasse in uno stato di alterazione tale da rendere pericolosa la guida.
La sentenza d’appello (riformata dalla Cassazione) si basava sulla sufficienza della verifica della positività dell’esame ematico ai cannabinoidi ma per la Suprema Corte non aveva affrontato il tema dell’alterazione dello stato psico fisico dell’imputato.

La normativa di riferimento
La Cassazione ha chiarito che: “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.”

Considerazioni interpretative della Corte di Cassazione
Lo stato di alterazione non deve essere accertato solo con specifiche analisi mediche. Il giudice infatti può desumerla da accertamenti biologici in grado di dimostrare l’assunzione dello stupefacente, unitamente anche alle deposizioni raccolte e al contesto.
Secondo La Cassazione pertanto la sentenza va riformata in quanto la Corte di Appello ha omesso ogni approfondimento sullo stato di alterazione psico fisica, limitandosi alla constatazione da parte degli agenti del rossore degli occhi dell’imputato, senza verificare la presenza di altri elementi da cui desumere la pericolosità alla guida, come la diminuzione dell’attenzione e la velocità di reazione.

Claudio Basile

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