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HomeRubricheL'avvocato rispondeIl procedimento sommario di cognizione, un rimedio nel processo civile

Il procedimento sommario di cognizione, un rimedio nel processo civile

Il procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e seguenti cpc) è stato introdotto quale vero e proprio rito alternativo al processo a cognizione ordinaria, per rendere più celere la definizione delle controversie. E’ un procedimento che si adatta ad ogni domanda (di condanna, di accertamento, costitutive) attribuita alla competenza del Tribunale in composizione monocratica.
La scelta tra l’instaurazione del procedimento ordinario o sommario spetta all’attore, il quale, può chiedere l’applicazione del nuovo rito depositando il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in luogo dell’ordinario atto di citazione, innanzi al Tribunale monocratico (Giudice Unico e non collegiale). Una volta depositato il ricorso, sarà il cancelliere a formare il fascicolo d’ufficio e a presentarlo al Presidente del Tribunale, il quale designerà il Magistrato per la trattazione del procedimento. Il Giudice designato fisserà con decreto la data dell’udienza di comparizione delle parti assegnando al convenuto, il termine per la costituzione che deve avvenire, non oltre 10 giorni prima dell’udienza.

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Una volta ricevuta la notifica del ricorso e del decreto, il convenuto ha l’onere di costituirsi presentando in cancelleria una comparsa di risposta, nella quale dovrà proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il giudice, dopo aver accertato la regolare instaurazione del contraddittorio, dovrà procedere alle verifiche di rito sulla propria competenza. Quindi il Giudice deciderà tenendo presenti le difese delle parti, se potrà essere sufficiente un’istruttoria semplificata e rapida ovvero se sia necessaria un’istruttoria ordinaria.
Il provvedimento conclusivo del Giudice è costituito da un’ordinanza provvisoriamente esecutiva; che costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Avvocato Claudio Basile  Per informazioni e contatti: [email protected]

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Claudio Basile
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