PALERMO – «Oggi abbiamo avviato il percorso per la reintroduzione delle Province in Sicilia, con l’elezione diretta di presidenti e Consigli. L’abolizione degli enti intermedi, nove anni fa, con l’istituzione delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi non ha mai funzionato. Con questo testo onoriamo un impegno assunto con i siciliani in campagna elettorale, e soprattutto diamo risposta a un’esigenza sentita non soltanto in Sicilia, ma in tutto il Paese, come dimostrano le iniziative legislative presentate in Parlamento e in fase avanzata di discussione. Per questo sono ottimista su un iter veloce in Ars, attraverso anche un confronto con tutte le forze politiche, rispetto al quale siamo sempre disponibili».
Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani, presentando il disegno di legge sulla riorganizzazione delle Province e delle Città metropolitane adottato in mattinata dalla giunta. Il testo riprende la proposta depositata in commissione Affari costituzionali del Senato, adattata al contesto normativo siciliano.
«La cancellazione delle Province, fortemente voluta dal governo dell’epoca e rivendicata dalle forze che lo sostenevano nel Parlamento regionale – ha aggiunto Schifani – partiva dal presupposto della riduzione dei costi della politica, ma ha determinato un vuoto nei processi decisionali e amministrativi che ha penalizzato in maniera evidente l’erogazione di servizi importanti per i cittadini e per la tutela del territorio, oltre a ridurre gli spazi di democrazia diretta e di espressione politica. Il numero di consiglieri e di assessori sarà inferiore rispetto a quello del passato, secondo una logica di sobrietà che guarda al contenimento dei costi e di snellezza e efficienza dei nuovi enti».
Nel dettaglio, le Province saranno sei più le tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina; il progetto di riforma individua gli organi di governo e la loro composizione, introducendo la figura del consigliere supplente; stabilisce le quote rosa nelle liste, con almeno un quarto delle candidature riservato a donne; prevede la doppia preferenza di genere, come nei Comuni; introduce il collegio unico per l’elezione del presidente della Città metropolitana e della Provincia, la divisione della circoscrizione elettorale in collegi per l’elezione dei consiglieri provinciali, in modo da dare adeguata rappresentanza a tutti i territori. Per le province con popolazione superiore al milione di abitanti sono previsti 36 consiglieri e massimo 9 assessori; per quelle tra cinquecentomila e un milione di abitanti, 30 consiglieri e fino a 7 assessori, mentre quelle con meno di 500.000 abitanti potranno eleggere 24 consiglieri e le giunte avranno massimo sei assessori. Il ddl fissa le competenze dei nuovi organismi.
Alla conferenza stampa di presentazione del ddl governativo erano presenti anche il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino, e l’assessore alle Autonomie locali Andrea Messina.
«L’atto varato oggi dalla giunta – ha detto Sammartino – è il primo grande passo di un processo di riorganizzazione del sistema degli enti locali in Sicilia. Una tappa importante all’insegna della grande collegialità politica con cui opera questo governo, per garantire risposte concrete e servizi efficienti ai siciliani».
«Finalmente, dopo anni di commissariamento – ha aggiunto Messina – si intravede il traguardo del ripristino delle Province. L’obiettivo del disegno di legge del governo è quello di riorganizzare e di ricostruire tutti quei servizi e le funzioni che in questi anni sono stati abbandonati, dalla viabilità all’edilizia scolastica degli istituti superiori. L’auspicio è che si vada al voto già nel prossimo autunno o nella prossima primavera, considerato che ci sono delle condizioni che non dipendono soltanto dalla Regione».
Il sistema elettorale adottato sarà il proporzionale con metodo D’Hondt per l’assegnazione dei seggi alle liste. L’entrata in vigore della legge, dopo l’approvazione in Assemblea regionale, è condizionata all’abrogazione della legge Delrio da parte del Parlamento nazionale.
“Non vedo grandi resistenze sulla reintroduzione delle Province, perché i cittadini hanno capito come la riforma Delrio sia stata un grande fallimento legislativo”. A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, presentando a Palazzo d’Orleans il disegno di legge sulla riorganizzazione delle Province e delle Città metropolitane. “Le Province abolite sono state rimpiante da tutti gli italiani”, ha aggiunto precisando che non ci sarà un aggravio dei costi. “Saranno gli stessi”, ha assicurato.
“Con l’Anci e con l’Upi si troverà un’intesa – ha concluso il governatore -, ci saranno delle concertazioni, delle audizioni in commissione. Però il dado è tratto, partiamo già da uno schema storicamente condiviso che aveva funzionato”.
DISEGNO DI LEGGE
Disciplina in materia di funzioni, organi di governo
e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane
Nell’ambito di un mutato quadro di indirizzo politico generale, rappresentato da diverse iniziative legislative già in corso di congiunto esame da parte del Parlamento nazionale (Atti Senato S203 – S367 – S57 – S417) tendenti a reintrodurre l’elezione a suffragio universale diretto degli organi di Province e Città metropolitane, superando l’attuale assetto istituzionale degli enti di area vasta determinato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, il disegno di legge del governo regionale, introduce in puntuale attuazione delle priorità programmatiche esposte all’Assemblea regionale una nuova disciplina concernente la composizione e l’elezione a suffragio universale diretto degli organi dei liberi consorzi di Comuni (denominati Province) e delle Città metropolitane attualmente previste dall’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2015, n.15.
L’articolo 1 detta i pertinenti richiami costituzionali e statutari, nonché quelli relativi ai principi della Carta europea delle autonomie locali, individuando espressamente gli enti destinatari della legge nei liberi consorzi di Comuni (che assumono la denominazione di Province) e nelle Città metropolitane, enti di area vasta istituiti dall’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2015, n.15, terminando con una disposizione di chiusura di rinvio dinamico alla normativa ordinamentale applicabile.
L’articolo 2 individua gli organi di governo delle Province e delle Città metropolitane (presidente, giunta e consiglio), la loro composizione (prevedendo l’obbligo di rappresentanza in giunta di entrambi i generi) e le rispettive competenze richiamando la vigente disciplina regionale in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, di cessazione dalle cariche ed introducendo l’istituto del consigliere supplente per il periodo di sospensione dalla carica di un consigliere chiamato a svolgere l’incarico di assessore.
Di seguito la tabella riepilogativa di composizione degli organi collegiali della Provincia.
Province (liberi consorzi comunali)
36 consiglieri con popolazione pari o superiore a 1.000.000 di abitanti
fino a un massimo di 9 assessori (25% dei consiglieri)
30 consiglieri con popolazione pari o superiore a 500.000 di abitanti
fino a un massimo 7 assessori (25% dei consiglieri)
24 consiglieri con popolazione inferiore a 500.000 di abitanti
fino a un massimo 6 assessori (25 % dei consiglieri)
L’articolo 3 reca i medesimi contenuti dell’articolo 2 riferiti alle Città metropolitane.
Di seguito la tabella riepilogativa di composizione degli organi collegiali della Provincia.
Città metropolitane
36 consiglieri con popolazione pari o superiore a 1.000.000 di abitanti
fino a un massimo 9 assessori (25% dei consiglieri)
30 consiglieri con popolazione inferiore a 1.000.000 di abitanti
fino a un massimo 7 assessori (25% dei consiglieri)
L’articolo 4 individua le funzioni delle Province confermando, in atto, quelle attualmente previste dalla vigente normativa regionale ed, in particolare, dall’articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n.15.
L’articolo 5 individua le funzioni delle Città metropolitane confermando, in atto, quelle attualmente previste dalla vigente normativa regionale ed, in particolare, dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 4 agosto 2015, n.15.
L’articolo 6 detta le modalità per l’elezione diretta del presidente della Provincia a suffragio universale e diretto su collegio unico contestualmente al consiglio provinciale (unica scheda) prevedendo il 40% dei voti validi quale soglia per l’elezione al primo turno e, in mancanza, il turno di ballottaggio e la possibilità del voto disgiunto.
L’articolo 7 prevede le modalità per l’elezione del consiglio provinciale a suffragio universale diretto con metodo D’Hondt su due o più collegi interni all’unica circoscrizione provinciale, determinati secondo i meccanismi della preesistente normativa regionale, prevedendo la doppia preferenza di genere e l’elezione a consigliere provinciale del candidato presidente della Provincia miglior perdente purché abbia ottenuto almeno il 20%. dei voti validi.
L’articolo 8 regola l’elezione del sindaco metropolitano secondo il medesimo sistema previsto all’articolo 6 per il presidente della Provincia.
L’articolo 9 regola l’elezione del consiglio metropolitano secondo il medesimo sistema previsto all’articolo 6 per il presidente della Provincia.
L’articolo 10 riporta il rinvio alle disposizioni relative al procedimento con le necessarie attualizzazioni testuali.
L’articolo 11 contiene l’insieme delle abrogazioni espresse delle diverse disposizioni della legge regionale 4 agosto 2015, n.15 non più compatibili con i contenuti della presente iniziativa legislativa.
L’articolo 12 reca le disposizioni transitorie volte, in primo luogo, a tenere le consultazioni elettorali in un turno compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre e a non determinare soluzioni di continuità nella gestione delle Province e delle Città metropolitane, prevedendo la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione della legge che, in mancanza del conferimento di nuove funzioni agli enti di area vasta, rispetto a quelle previste dalla vigente normativa regionale ed espressamente richiamate dalla presente iniziativa legislativa vengono stimati unicamente in 10 milioni di euro, quali risorse necessarie a sostenere le consultazioni elettorali.