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Droga: giro vite Fdi su spaccio e detenzione, carcere fino 5 anni per casi lieve entità

Proposta di legge a firma Montaruli, 'con attuale legge impossibile applicare misura cautelare'

Giro di vite di Fratelli d’Italia su possesso e spaccio di droga, grazie a una proposta di legge depositata alla Camera che innalza a cinque anni la pena massima per chi è responsabile di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope se il fatto è di “lieve entità”. Il testo, di cui l’Adnkronos è in possesso, è stato presentato a Montecitorio dalla deputata di Fdi Augusta Montaruli, e introduce delle modifiche agli articoli 73 e 85 bis del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 in materia di stupefacenti.

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L’attuale legge prevede, nel caso in cui il fatto sia di “lieve entità”, una reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1.032 a euro 10.329. Una cornice normativa che secondo l’ex sottosegretaria all’Università, firmataria della proposta, “rende al momento impossibile applicare la misura cautelare in carcere”: “Essa si rende tuttavia necessaria allorquando la condotta tipica del reato per le modalità dell’azione determini, nonostante la lieve entità, un fenomeno criminoso comunque grave con il ritorno dello spacciatore – impropriamente comunemente chiamato piccolo spacciatore – sulla strada”, viene spiegato nella relazione che accompagna la proposta di legge.

 

Per Fdi è dunque “indispensabile conferire alla magistratura giudicante questo ulteriore strumento per arginare la reiterazione del delitto quando gli elementi de facto a seguito di una puntuale e attenta valutazione siano tali da richiederne l’applicazione”. Da qui la necessità di innalzare la pena massima a cinque anni, come previsto dall’articolo 1 della proposta di legge.

Il secondo articolo del provvedimento allarga la possibilità di confiscare gli stupefacenti anche ai casi di lieve entità: “La norma attuale – si legge sempre nel testo – risulta infatti irragionevole dal momento che la lieve entità seppur caratterizzata da una minore circolazione del denaro non considera che esso deriva comunque da una condotta criminosa che non può che assumere contorni sempre più gravi quando non viene sottratto all’agente il fine ultimo del delitto ovvero una forma di guadagno proveniente da reato”.

 

 

 

 

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