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Rider sospeso dal lavoro a Palermo vince causa anche in appello

Palermo, 13 ott.  – La Corte d’appello di Palermo ha confermato il giudizio in primo grado del Tribunale del capoluogo siciliano, che ha ritenuto discriminatoria la condotta di Social Food nei confronti del rider Fabio Pace, militante di Nidil Cgil Palermo assistito anche dalla Filcams e dalla Filt, per la sua adesione a un’organizzazione sindacale diversa da quella firmataria dell’accordo stipulato da Assodeliver con Ugl. L’udienza si è svolta il 23 settembre scorso e ieri è stata emessa la sentenza. Pace, che a giugno2020 era stato sospeso dai turni di lavoro, aveva dissentito dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro regolamentato da un contratto collettivo sottoscritto dall’Ugl e non riconosciuto dalla sua organizzazione sindacale, Nidil Cgil. Dopo la sospensione, aveva deciso di fare causa all’azienda. Il ricorso è stato depositato nel gennaio 2021 e presentato da Nidil Cgil assieme alle altre due categorie coinvolte del commercio e dei trasporti, la Filcams Cgil Palermo e la Filt Cgil Palermo. Ad aprile la prima sentenza a favore del rider. Adesso, anche la Corte di Appello, sezione controversie di lavoro, ha ribadito ha dichiarato illegittimo il recesso, ante tempus, attuato dall’azienda, del contratto di lavoro in corso di svolgimento.

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“Questa sentenza ribadisce il diritto del lavoratore Fabio Pace al dissenso e, quindi, a non sottoscrivere un contratto di lavoro che aderisce alla regolamentazione tra Assodelivery e Ugl – dice il segretario generale Nidil Cgil Palermo, Andrea Gattuso -. A quasi un anno dall’applicazione dell’accordo, le condizioni di lavoro dei riderdelle piattaforme aderenti ad Assodelivery, Glovo, Deliveroo, Uber Eats e Social Food sono nettamente peggiorate, sia dal punto di vista dei guadagni che dal punto di vista dei diritti e dell’attività quotidiana”.

“La Corte – spiega l’avvocato Giorgia Lo Monaco – ha ritenuto che Social Food ha effettivamente compiuto un atto di discriminazione indiretta, nella misura in cui ha prospettato ai lavoratori, ove non acconsentissero alla sottoscrizione del nuovo contratto, quale unica alternativa, l’immediata risoluzione del contratto in corso di esecuzione. Si legge ancora nella sentenza che si è trattato, infatti, a ben vedere, di una condotta che ha fortemente coartato la libertà negoziale dei collaboratori, costringendoli, di fatto, ad accettare le nuove condizioni contrattuali, a pena di perdita del rapporto di lavoro”.

A conclusione del processo  Social Food è stata condannata alla corresponsione in favore del rider, a titolo di risarcimento  del danno conseguente all’illegittimo recesso, di un importo pari alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito dalla data del recesso sino alla naturale scadenza del rapporto, nonchè al risarcimento del danno non patrimoniale, dipendente dalla condotta discriminatoria.
(Adnkronos)

 

 

 

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