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Decreto Covid di Pasqua, tutte le misure fino al 30 aprile approvate dal Cdm

Roma, 1 apr. – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro della Giustizia Marta Cartabia, del ministro della Salute Roberto Speranza, del ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Ecco le misure elencate nella nota di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda: l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del ministro della Salute che con provvedimento dei presidenti delle Regioni; la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale. Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei ministri. Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

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Inoltre, il decreto: esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della salute relative; introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura perla sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione). Stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-Sars-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe; proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile; proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (Lsu) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (Lpu)(Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli Lsu e Lpu (Calabria), con oneri a carico del ministero del Lavoro e delle politiche sociali; estende agli enti del Terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.

Ancora, proroga dal 30 aprile al 15 giugno la scadenza entro la quale il presidente del Consiglio dei ministri deve assegnare alle Regioni interessate il termine per adottare i provvedimenti per il riequilibrio finanziario; dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico; consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da Covid-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del ministro della Giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.
(Labitalia)

Nursing Up
«Noi non siamo certo quelli che avrebbero accolto con favore una norma che avesse introdotto sic et simpliciter un obbligo di vaccinazione “radicale” per gli operatori sanitari: il provvedimento, appena adottato dal Consiglio dei Ministri, lo troviamo tuttavia equilibrato perchè introduce una obbligatorietà di fronte ai vaccini, nei confronti dei professionisti della sanità, che tiene comunque conto di quelle eccezioni relative a quei soggetti che non hanno certo scelto di propria sponte di non vaccinarsi, ma che dimostrano, per palesi ragioni di salute, di non poter essere sottoposti alla somministrazione.
Senza dimenticare le vicende di coloro che fino ad ora hanno scelto solo in via temporanea di non vaccinarsi e che siamo certi lo faranno, e tenendo anche dei casi dei colleghi che si sono contagiati sul campo, per difendere la salute degli italiani, e per i quali, come da circolare ministeriale, sono stati appena introdotti determinati tempi di attesa per sottoporsi al vaccino (3-6 mesi dalla fine del loro contagio) che tengono conto delle loro differenti condizioni di salute rispetto a chi non ha contratto il virus».
Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, commenta il Dl sull’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, appena emanato dal Consiglio dei Ministri.

«Questa norma inoltre introduce un epilogo complesso, con un iter che comunque prevede la sospensione temporanea dello stipendio per l’operatore solo come ultima ratio, aprendo la strada alla possibilità di recuperare il sanitario, nel rispetto della sua dignità, con l’attribuzione di funzioni diverse, che lo mettano ad esempio nella condizione, come è giusto d’altro canto nel rispetto del paziente, di non lavorare a contatto con i soggetti a rischio.
Un decreto che troviamo equilibrato dal momento che prevede una norma di esenzione dalla responsabilità penale, anche perchè tutto questo consente agli operatori sanitari di non sentirsi sulla testa una spada di Damocle e di lavorare con serenità visto che lascia aperto un altro alveo di responsabilità che però non toccano la sfera penale. Così come viene specificato che la sospensione è da considerarsi pro tempore in quanto mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021», conclude De Palma.

Federfarma
“E’ giusto che il farmacista debba essere vaccinato, siamo totalmente dalla parte dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Anche perché la farmacia sarà luogo di vaccinazione e il farmacista sarà un vaccinatore”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma commentando il Dl Covid approvato ieri dal Cdm in cui si prevede l’obbligo. “I farmacisti non si tirano indietro. Lo abbiamo dimostrato nei momenti più difficili di questa pandemia. La volontà dei farmacisti di vaccinarsi e di vaccinare è veramente amplissima. Non ci saranno difficoltà”, ha assicurato. “La nostra impressione – ha aggiunto – è che la questione dei farmacisti ‘no vax’, sia inesistente o quanto meno irrilevante. Le segnalazioni che abbiamo sono piuttosto di professionisti che hanno fortemente sollecitato la vaccinazione nel recente passato. Al momento ci sono solo piccole sacche di farmacisti che non sono ancora stati vaccinati, ma per ritardi nell’organizzazione della vaccinazione stessa”. “Non abbiamo contezza, invece – ribadisce – di opposizioni e, se consideriamo le tante richieste di essere vaccinati al più presto possibile, penso di poter dire che, nel caso, si tratterebbe di una percentuale con lo zero davanti”.

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