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Dubbi costituzionalità su cognome paterno a figli senza accordo fra genitori

Corte Costituzionale
Corte Costituzionale

Roma, 11 feb. – In nome della parità fra uomo e donna, due genitori possono decidere se dare al figlio il cognome paterno oppure quello materno, fermo restando che se l’accordo non si trova l’unica possibilità è quella del cognome del padre. Ma “l’accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre?”. E’ il dubbio che esprime la Corte Costituzionale, sollevando dinanzi a se stessa la questione di legittimità dell’articolo 262, primo comma, delCodice Civile, che detta la disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio.

L’ordinanza depositata oggi al palazzo della Consulta, di cui è relatore il vicepresidente Giuliano Amato, spiega perché la risposta a questo dubbio “sia pregiudiziale” rispetto a quanto chiedeva il Tribunale di Bolzano e cioè di “dichiarare incostituzionale la norma, là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno”. Nell’ordinanza, la Corte Costituzionale richiama anzitutto la propria precedente giurisprudenza, per ricordare che “al di là di come sono poste le questioni di legittimità costituzionale, ciò non può impedire al giudice delle leggi l’esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite”.

A sostegno della decisione di autorimessione della questione di legittimità, la Corte Costituzionale osserva che “qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l’accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno. E poiché si tratta dei casi verosimilmente più frequenti, verrebbe ad essere così riconfermata la prevalenza del patronimico”, la cui “incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza” è stata riconosciuta, ormai da tempo, dalla stessa Consulta, che ha più volte invitato il legislatore a intervenire.

“Ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate e permanga conseguentemente la discrezionalità del legislatore”, la Corte Costituzionale ritiene necessario sollevare – in riferimento agli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione, in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo – la “questione di legittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice Civile, nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori”.
(Adnkronos)

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