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Questura, Ufficio immigrazione: dal 1° al 12 giugno ingressi per appuntamenti

CATANIA – Si comunica che dall’1 al 12 giugno 2020 l’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania consentirà l’ingresso, dal lunedì al venerdì, degli utenti che debbano ottenere un appuntamento teso alla richiesta di permesso di soggiorno, solo per determinati permessi di seguito elencati.

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Gli interessati verranno fatti accomodare, scaglionati in gruppi di 8 e fino a un massimo di 40 utenti giornalieri, significando che il primo scaglione verrà chiamato alle ore 08:30 e l’ultimo alle ore 12:30.

S’ informa che l’ordine di ingresso degli utenti verrà determinato facendo riferimento alla loro presenza nella fila d’attesa, da mantenere con il dovuto distanziamento, e che non si terranno in alcun modo in considerazione liste precompilate.

Il suddetto appuntamento verrà fissato esclusivamente per l’utente fornito della documentazione prevista per la tipologia di permesso di soggiorno che si intende richiedere come meglio specificato di seguito.

Il sabato l’Ufficio effettuerà unicamente consegne di permessi di soggiorno, esclusivamente su convocazione da parte dell’Ufficio.

Eventuali urgenze in relazione alle consegne potranno essere segnalate tramite PEC [email protected], con indicazione obbligatoria dell’utenza telefonica e delle generalità complete dell’interessato.

Non sarà consentito l’ingresso per mere informazioni, e neanche per consegne di integrazioni e/o memorie ex art.10 bis L.241/90 relative alle pratiche in corso di istruttoria che potranno essere presentate a mezzo della suddetta PEC e/o raccomandata A.R. senza necessità di recarsi fisicamente agli sportelli.

Per quel concerne il controllo dello stato di avanzamento della propria pratica, si raccomanda l’utilizzo del sito https://questure.poliziadistato.it/stranieri.

Restano assicurate le attività relative all’espulsione degli stranieri irregolari e quelle connesse alla protezione internazionale, nelle sole fasi prodromiche dell’identificazione e della manifestazione di volontà (esclusa compilazione del modello C3)

Il pubblico avrà accesso solo se dotato dei D.P.I. e nel rispetto degli orari comunicati al fine di evitare assembramenti.

PERMESSI DI SOGGIORNO LA CUI ISTANZA VA PRESENTATA PRESSO LA QUESTURA DI CATANIA – UFFICIO IMMIGRAZIONE

II SEZIONE

1)ASSISTENZA MINORI (ex art. 31, comma 3 del D. L.VO 286/98):

(RILASCIO e RINNOVO)

-Fotocopie Passaporto e visione dell’originale;

-Fotocopia dispositivo autorizzatorio del Tribunale per i Minori;

2)MOTIVI FAMILIARI-GENITORE, ANCHE NATURALE DI MINORE CITTADINO

ITALIANO, RESIDENTE (ex art. 30, comma 1, lettera d) del D. L.vo 286/98):

(RILASCIO)

-Fotocopie Passaporto e visione dell’originale;

-Estratto atto di nascita del figlio/a con paternità e maternità;

-Certificazione attestante la residenza nel territorio nazionale del figlio/a minore;

3)MOTIVI FAMILIARI-COESIONE FAMILIARE-(EX ART. 30, comma 1, lettera c)

del D. L.vo 286/98):

(RILASCIO)

-Fotocopie Passaporto e visione dell’originale;

-Documentazione del legame di parentela (tradotta e legalizzata/apostillata dalla rappresentanza diplomatica italiana presso il paese estero);

4)MOTIVI FAMILIARI-CONVIVENTE CON CITTADINO/A ITALIANO ENTRO IL 2°

(EX ART. 19, COMMA 2, LETTERA C), DEL D. L.VO 286/98):

(RILASCIO)

-Fotocopie Passaporto e visione dell’originale;

-Certificazione attestante il grado di parentela tradotto e legalizzato dalla rappresentanza

diplomatico/consolare italiana nel paese di origine o Apostille;

5)CURE MEDICHE-(EX ART. 19, COMMA 2 LETTERA D) DEL D. L.vo 286/98)

(RILASCIO)

(DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O NEI SEI MESI SUCCESSIVI ALLA NASCITA DEL FIGLIO/A

CUI PROVVEDONO):

-Fotocopie Passaporto e visione dell’originale;

-Certificazione rilasciata dall’Azienda Ospedaliera Pubblica, attestante lo stato di

gravidanza e la data presunta del parto);

-Certificazione attestante il rapporto di coniugio o di convivenza (se trattasi di

richiesta avanzata dal padre del nascituro/a, in mancanza del predetto certificato, il padre

convivente e non coniugato con la madre del nascituro acquisisce il diritto al soggiorno in Italia per cure mediche dopo la nascita e il riconoscimento del figlio/a e fino al

compimento dei sei mesi di vita dello stesso;

6)CURE MEDICHE-(EX ART. 19, COMMA 2 LETTERA D-BIS) DEL D. L.VO 286/98):

(RILASCIO e RINNOVO)

(STRANIERO CHE VERSA IN CONDIZIONI DI SALUTE DI PARTICOLARE GRAVITA’ TALI DA

DETERMINARE UN RILEVANTE PREGIUDIZIO ALLA SUA SALUTE IN CASO DI RIENTRO NEL

ORIGINE):

-Fotocopie Passaporto e visione dell’originale;

-Certificazione sanitaria, rilasciata da un struttura sanitaria pubblica o da un medico

convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, recante la situazione di particolare

gravità e la durata temporale della predetta situazione di gravità);

7)CALAMITA’-(EX ART. 20-BIS DEL D. L.VO 286/98)-(QUANDO IL PAESE VERSO IL

QUALE LO STRANIERO DOVREBBE FARE RITORNO, VERSA IN UNA SITUAZIONE DI

CONTINGENTE ED ECCEZIONALE CALAMITA’ CHE NON CONSENTE IL RIENTRO E LA

PERMANENZA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA):

(RILASCIO e RINNOVO)

-Fotocopie del Passaporto e visione dell’originale;

-Documentazione attestante la situazione di calamità;

8)CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETA’

(IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETA’ E PER AFFIDAMENTO SONO CONVERTIBILI IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI, ATTESA OCCUPAZIONE, LAVORO SUBORDINATO, LAVORO AUTONOMO, STUDIO O PER ESIGENZE SANITARIE O DI CURA, CON LE MODALITA’ E I REQUISITI PREVISTI PER

CIASCUN TIPO DI PERMESSO):

-Fotocopie Passaporto e visione dell’originale;

-Documenti previsti per il tipo di permesso di soggiorno richiesto;

9)CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO EX UMANITARI

(Il PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI E REGIME TRANSITORIO, SONO

CONVERTIBILI IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI, LAVORO

SUBORDINATO, LAVORO AUTONOMO O PER ESIGENZE SANITARIE O DI CURA, CON LE

MODALITA’ E I REQUISITI PREVISTI PER CIASCUN TIPO DI PERMESSO):

-Fotocopie Passaporto e visione dell’originale;

-Documenti previsti per il tipo di permesso di soggiorno richiesto;

10)PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO DA OLTRE 60 GIORNI):

-Fotocopie Passaporto e visione dell’originale;

-Dimostrazione delle cause di forza maggiore che hanno impedito la richiesta di rinnovo

nei termini previsti dalla legge;

-Documentazione prevista per il tipo di permesso richiesto;

11)VACANZE-LAVORO-(ACCORDI BILATERALI CON I SEGUENTI STATI:

AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA, CANADA, COREA del SUD):

-Fotocopie Passaporto e visione dell’originale;

-Comunicazione di ospitalità (cessione fabbricato)- la comunicazione scritta ai sensi

dell’art. 7 del D. L.vo 286/98, si deve effettuare entro 48 ore all’Autorità locale di

Pubblica Sicurezza;

-Fotocopia Polizza assicurativa, valida sul territorio nazionale, contro il rischio di

malattia e infortuni;

IV SEZIONE

RINNOVO RICHIESTA ASILO:

– Dichiarazione di dimora;

RINNOVO RICHIESTA ASILO RICORRENTE:

– Dichiarazione di dimora;

– Decreto Commissione territoriale notificato;

– Ricorso Tribunale/Corte di Appello/Cassazione, con attestazione della data di deposito e del numero di R.G.;

– Sospensiva concessa dall’Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

CASI SPECIALI/REGIME TRANSITORIO

– Dichiarazione di dimora;

– Decreto Commissione territoriale notificato/Sentenza dell’Autorità Giudiziaria;

PROTEZIONE SPECIALE

– iscrizione anagrafica;

– Decreto Commissione territoriale notificato;

1° RILASCIO ASILO POLITICO

– Decreto Commissione territoriale notificato o sentenza dell’Autorità Giudiziaria;

– Dichiarazione di dimora o di ospitalità con copia del documento dell’ospitante se si trova

in una struttura.

1° RILASCIO PROTEZIONE SUSSIDIARIA

– Decreto Commissione Territoriale notificato o sentenza dell’Autorità Giudiziaria;

– Dichiarazione di dimora.

RINNOVO PROTEZIONE SUSSIDIARIA

– Decreto Commissione Territoriale notificato o sentenza dell’Autorità Giudiziaria;

– Autocertificazione sulla residenza

1° RILASCIO STATUS APOLIDE

– Sentenza dell’Autorità Giudiziaria;

– Documentazione attestante il domicilio.

AGGIORNAMENTO CASI SPECIALI /REGIME TRANSITORIO

– Cambio di domicilio: iscrizione anagrafica;

– Nascita minori: estratto dell’atto di nascita completo.

AGGIORNAMENTO PROTEZIONE SUSSIDIARIA

– Cambio di domicilio: autocertificazione di residenza;

– Nascita minori: estratto dell’atto di nascita completo.

DUPLICATI CASI SPECIALI/REGIME TRANSITORIO/PROTEZIONE SUSSIDIARIA

– Denuncia di smarrimento.

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